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I marchi di tutela in Europa
Il regolamento UE n. 2081/92 ha consentito la registrazione, in sede comunitaria, di numerose denominazioni di origine ed indicazioni di provenienza geografica nazionali per diversi prodotti agroalimentari, ponendo in essere, a favore di tali denominazioni ed indicazioni, una tutela completa, sotto il profilo giuridico, all'interno di tutti i Paesi della Comunità europea.
I marchi di tutela attualmente riconosciuti si distinguono in:
DOP - Denominazione di origine protetta
Marchio di qualità che serve a tutelare il legame imprescindibile che alcuni prodotti alimentari hanno con il loro territorio di produzione.
Questo legame riguarda sia fattori naturali (clima e caratteristiche ambientali) sia fattori umani (tradizioni e tecniche di lavorazione) capaci di attribuire agli alimenti delle peculiari caratteristiche qualitative che non avrebbero se venissero prodotti in altre aree.
Oltre al legame con l’area geografica, per ottenere il marchio Dop, le fasi di produzione, trasformazione ed elaborazione devono seguire rigide regole stabilite nel disciplinare di produzione, il cui rispetto è garantito dall'organismo di controllo.
IGP - Indicazione geografica protetta
Marchio di qualità che viene attribuito a quei prodotti agricoli e alimentari per i quali una determinata qualità o altre caratteristiche specifiche dipendono dall'origine geografica dell’alimento e la cui produzione e/o trasformazione e/o elaborazione avviene in un'area geografica determinata.
Il processo produttivo degli alimenti Igp deve seguire, per legge, le rigide regole produttive stabilite nel disciplinare di produzione, il cui rispetto è assicurato dall'organismo di controllo.
Regolamento (CE) n. 692/2003 del Consiglio, dell'8 aprile 2003, che modifica il regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari.
STG - Specialità Tradizionale Garantita
Marchio di qualità che viene attribuito a prodotti agricoli e alimentari per i quali vengono utilizzate le definizioni di "specifico” e “tradizionale".
Specificità: è l’elemento o l’insieme di elementi che distinguono nettamente un prodotto agricolo o alimentare da altri prodotti o alimenti analoghi, appartenenti alla stessa categoria.
Tradizionale: corrisponde all'uso di un prodotto, sul mercato comunitario, attestato da un periodo di tempo che denoti un passaggio generazionale; questo periodo dovrebbe essere all'incirca corrispondente a quello di una generazione umana, cioè di almeno 25 anni.
Regolamento (CE) N. 1216/2007 della Commissione del 18 ottobre 2007
DOC - Denominazione di origine controllata
Marchio di origine italiano che viene assegnato ai vini di qualità per certificare la particolare zona di origine dell’uva con cui il vino è prodotto. Il marchio DOP che contraddistingue vini le cui caratteristiche sono strettamente connesse all’ambiente naturale ed ai fattori umani, viene rilasciato dopo approfondite analisi chimiche ed accurati esami organolettici.
Fonti normative:
DOCG - Denominazione di origine controllata e garantita
Marchio assegnato ai vini Doc di "particolare pregio qualitativo" che rivestono un prestigio nazionale ed internazionale. I vini Docg sottostanno a controlli ancora più rigorosi, devono essere venduti in contenitori inferiori a 5 litri e recano un contrassegno che indica lo Stato che attribuisce la garanzia dell'origine, la qualità e che consente di numerare le bottiglie.
Fonti normative:
IGT - Indicazione geografica tipica
Marchio assegnato ai vini posizionati ad un livello inferiore rispetto ai vini Docg e Doc e corrisponde a vini prodotti in aree geografiche generalmente ampie. Il marchio Igt può essere accompagnato o meno da menzioni (ad esempio del vitigno) e prevede dei requisiti di produzione meno restrittivi di quelli richiesti per i vini Doc e Docg.
Fonti normative:
Marchio Biologico - Agricoltura Biologica
Il Marchio Biologico contraddistingue quegli alimenti per i quali, il processo di lavorazione non prevede l'utilizzo di pesticidi e fertilizzanti ed avviene con tecniche di coltivazione e allevamento rispettose dell'ambiente. La fertilizzazione del terreno viene praticata mediante la rotazione delle colture e l'utilizzo di concimi organici e minerali naturali mentre, per difendere i raccolti dai parassiti si adoperano prodotti non nocivi all'ambiente.
I prodotti provenienti dall’agricoltura biologica sono disciplinati dal regolamento Cee 2092/91 e sono sottoposti a un rigido sistema di controlli, stabilito per legge, che ne verifica la conformità a specifiche regole produttive. Sull'etichetta, insieme alla dicitura “Da agricoltura biologica”, compare il nome dell’organismo di controllo, l’autorizzazione ministeriale e una serie di lettere e cifre che sono la “carta d’identità” del prodotto e del produttore.
Per la normativa Biologico: Regolamento (CEE) n. 2092/91 del 24 giugno 1991 (Ministero dello Sviluppo Economico)






